
L'Istituto fornisce, di norma, i seguenti servizi

Per ottenere la fotoriproduzione di documenti occorre compilare la relativa richiesta sugli stampati appositamente predisposti , indicando con precisione: il materiale da fotoriprodurre (fondo archivistico, busta o volume, fascicolo, documento, ecc.), le modalità della riproduzione richiesta, lo finalità del lavoro (studio, pubblicazione, uso privato ecc.)
Nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa
(D.L. 20/10/1998 e Decr. 8/4/1994 - Tariffario), potranno essere autorizzate
riprese fotografiche effettuate dall'utente o da fotografi di fiducia.
Le riprese saranno effettuate esclusivamente nei locali
dell'Archivio di Stato, secondo le indicazioni del responsabile
del servizio e con l'assistenza del personale dipendente.
E' obbligatoria la consegna all'Istituto di una copia dei negativi prodotti o, comunque, di una copia della fotografia, su qualunque supporto realizzata (l'utente dovrà indicare l'originale e la sua collocazione archivistica: fondo, busta o volume, fascicolo, documento).
Si fa riserva di non consentire la riproduzione di documenti che l'operazione
potrebbe danneggiare. Sono di norma esclusi dalla fotoriproduzione per
contatto (fotocopie o scansioni) le pergamene, i disegni e i documenti
che, per il loro stato di conservazione o per il tipo di condizionamento
(volumi rilegati), potrebbero subire danni.
Nel caso dei volumi rilegati, tuttavia, a giudizio del responsabile
del servizio, si potranno eventualmente realizzare fotocopie a contatto,
utilizzando un'apparecchiatura specifica, in dotazione all'Istituto.
Nei casi di esclusione dalle operazioni a contatto, sempre se le condizioni
del materiale lo consentono, sarà possibile ottenere il microfilm
negativo, nonché la stampa dal medesimo.
Il pagamento delle fotoriproduzioni può essere effettuato in
contanti, alla consegna delle copie, con rilascio di regolare
ricevuta, oppure mediante versamento su c.c. postale
n. 1156 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Alessandria.
In quest'ultimo caso il rilascio o la spedizione delle copie é subordinato
alla consegna del tagliando del versamento.
La spedizione sarà effettuata di norma con affrancatura a carico
del destinatario.
La pubblicazione di documenti degli Archivi di Stato è regolata dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali dell'08.04.1994. La pubblicazione di documenti conservati presso questo Istituto deve essere previamente autorizzata dalla Direzione. A tale effetto gli interessati dovranno compilare l'apposito modello di domanda, sul quale applicheranno marche da bollo del valore corrispondente al valore vigente della carta bollata per usi amministrativi. Per le pubblicazioni che superino la tiratura di 2000 copie e il cui prezzo di copertina superi le £ 180.000 è dovuto un diritto pari a tre volte il costo della fotoriproduzione. Se le pubblicazioni hanno scopo scientifico, divulgativo o didattico (o si tratti di tesi di laura o dottorato) e se non si riscontrano le sopradette caratteristiche di tiratura e prezzo, non sono dovuti diritti. Tali circostanze dovranno essere espressamente indicate nella domanda, sotto la responsabilità del richiedente. L'importo dovrà, anche in questo caso, essere versato mediante il c.c. postale n° 1156, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Alessandria, indicando la causale.
Tre copie della pubblicazione, nella quale dovranno essere citati gli estremi dell'autorizzazione concessa, dovranno essere consegnate a questo Istituto.
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