Nella Sala di studio gli studiosi possono chiedere e avere in consultazione i documenti
conservati in Archivio. Vi si ottiene l'accesso presentando una
domanda di ammissione, normalmente uno stampato, rivolta al
direttore dell'Istituto, nella quale vanno indicati, oltre ai propri
dati identificativi, l'argomento e lo scopo
dello studio da svolgere.
Il servizio della Sala è
regolato dalle disposizioni contenute nel DPR 30 settembre 1963,
n. 1409 e nel R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, ed è sottoposto alle modalità contenute nel
Regolamento
interno, riportato di seguito.

Gli studiosi possono chiedere copie fotomeccaniche
dei documenti oggetto del proprio studio, rimborsando le spese
sostenute dall'amministrazione, come fissate dal decreto
ministeriale sulle
tariffe
per la fotoriproduzione di documenti.
L'osservanza delle regole stabilite per il servizio della Sala
è curata dal direttore della stessa e dai suoi collaboratori.
Responsabile del servizio: Lucia D'Ippolito
ORARIO DI APERTURA
lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: 7.45 - 13.35
martedì, giovedì: 7.45 - 17.20
Avviso: dal 29 maggio al 30 settembre 2010, di sabato, il prelievo dei pezzi da consultare sarà effettuato soltanto alle ore 9.00 e alle ore 11.00.
Regolamento di Sala studio
- La ricerca negli Archivi di Stato è libera e gratuita.
- Per fare ricerche nella sala di studio è necessaria
l'autorizzazione della Direzione;
l'autorizzazione è valida per l'anno solare in
corso ed è strettamente personale. Nella domanda il
richiedente deve specificare l'argomento della
ricerca; per ogni argomento di ricerca, anche se nello
stesso anno solare, occorre una domanda separata.
- Al momento della presentazione della domanda, sugli
appositi moduli, deve essere esibito un documento di
identità i cui estremi saranno trascritti, a cura del
personale, sulla domanda stessa.
- Lo studioso è tenuto ad apporre la propria firma in
forma leggibile sul registro delle presenze giornaliere.
- L'accesso alla consultazione dei documenti è consentito
agli studenti di scuola media inferiore solo se
accompagnati da un adulto.
- E' vietato introdurre nella sala di studio cartelle
o altri contenitori, che dovranno essere riposti
nell'apposito armadio: sono possibili controlli ed
ispezioni in entrata e uscita. L'Istituto non è
responsabile di denaro o oggetti che vi siano contenuti.
Sono in funzione impianti di telesorveglianza.
- Gli inventari e gli strumenti di corredo sono liberamente
consultabili da parte degli studiosi, ma non possono
essere fotocopiati (circ. n°52/67 del Ministero
dell'Interno). Non è consentito portarli fuori
dalla sala di studio senza autorizzazione.
- Per garantire in sala di studio il massimo silenzio, i
colloqui tra gli studiosi devono svolgersi
all'esterno della stessa; sono consentite in sala di
studio solo conversazioni a bassa voce col personale
riguardo ai documenti e alle ricerche.
- La Direzione può escludere dalla consultazione e/o
fotoriproduzione i documenti il cui stato di
conservazione renda necessario tale provvedimento.
- La richiesta di materiale documentario va effettuata, separatamente per ciascun pezzo,
sugli appositi bollettari, che vanno
compilati in ogni parte.
- E' vietata severamente qualsiasi azione che possa
pregiudicare l'integrità del materiale
documentario. In particolare, è vietato l'uso di
stilografiche o altre penne a inchiostro. Non è
consentito apporre segni o numerazioni sulle carte e
alterare l'ordine delle stesse e degli inserti. Nel
caso in cui il materiale si presenti in disordine, lo
studioso è pregato di avvertire il personale. Si
invitano gli studiosi ad utilizzare, durante la lettura,
un foglio che consenta di non appoggiare le dita sui
documenti e a sfogliare con cura i volumi chiesti in
consultazione.
- La consultazione dei documenti è strettamente personale
e non è consentito tra gli utenti scambiarsi le unità
documentarie.
- Coloro che non ottemperano a tali disposizioni possono
essere diffidati dal proseguire in tale comportamento,
allontanati dalla sala di studio, e, nei casi più gravi,
proposti al Ministero competente per una temporanea o
definitiva esclusione dalle sale di studio degli Archivi
di Stato, nonché denunciati all'autorità
giudiziaria.
- Vengono dati, di norma, in consultazione n° 7 pezzi al
giorno; è lasciata facoltà al funzionario di sala
studio di derogare da tale limite, in eccesso o in
difetto, in considerazione di particolari esigenze di
servizio.
- I pezzi vengono consegnati nello stesso giorno della
richiesta se appartengono a fondi conservati nella sede
di p.zza S. Teresa; entro una settimana se appartengono a
fondi conservati presso una delle sedi staccate.
- Se la consultazione si protrae per più giorni i pezzi
non vanno riportati nei depositi, ma devono essere
ricollocati, a cura dello stesso studioso, negli appositi
armadi, dove saranno tenuti a disposizione per non più
di tre settimane dall'ultima consultazione. Al
termine della consultazione, lo studioso deve accertarsi
di aver ben chiuso il fascio o la busta. Se il volume o
il documento ricevuti sono in precario stato di
conservazione o presentano qualche problema, lo studioso
è pregato di avvertire il personale di sala.
- La richiesta di consultazione di documenti riservati va
indirizzata alla Prefettura di Brindisi, utilizzando gli
appositi modelli a disposizione degli utenti presso
questo Istituto.
Ai sensi dell'art. 21 della L. 1409/63,
così come modificata dal d.lgs. n. 281 del 30.07.1999, sono da ritenersi riservati:
- i documenti relativi
alla politica estera o interna dello Stato
degli ultimi 50 anni, dichiarati riservati dal Ministero dell'Interno;
- i documenti contenenti dati sensibili
di cui all'art. 22 della L. n. 675 del 31.12.1996 (idonei a rivelare l'origine razziale e
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale) relativi agli ultimi 40 anni,
termine che viene proprogato a 70 anni, qualora i documenti possano rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale, i rapporti di tipo familiare;
- i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'art. 686 del codice di procedura penale, commi 1, lett. a) e d), 2 e 3, limitatamente agli ultimi 40 anni.
- Gli studiosi possono consultare, compilando la richiesta
sugli appositi moduli, il materiale della biblioteca
interna all'Istituto necessario alle loro ricerche,
fatta salva in qualsiasi momento la priorità di
utilizzazione dei volumi per uso del personale interno.
Non è ammesso il prestito esterno.
- Il testo dei documenti conservati nell'Archivio di
Stato può essere liberamente trascritto e pubblicato,
mentre la riproduzione in facsimile è soggetta ad
autorizzazione:
- Nelle pubblicazioni e tesi di laurea è sempre
obbligatoria la citazione della fonte (ivi compresi gli
strumenti di ricerca), quando se ne riporti il testo o
una sua parte
- Si ricorda che il rispetto del diritto di autore è sotto
la responsabilità dello studioso.
- Lo studioso che utilizza materiale documentario
dell'Archivio di Stato si impegna a consegnare 3
copie dell'eventuale pubblicazione o una copia della
tesi per la quale può stabilire le condizioni
d'uso.
- Per quanto non precisato nel presente regolamento si
rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi di
Stato (R.D. 1163/1911, d.p.r. 1409/1963, d.p.r.
854/1975).