Limiti
alla libera consultabilità dei documenti ai
sensi degli artt. 122-127 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio (decreto
legislativo 42/2004) fanno eccezione al
principio di libera consultabilità i
seguenti documenti:
1) quelli
dichiarati di carattere riservato relativi
alla politica estera o interna dello
Stato che diventano consultabili 50 anni
dopo la loro data;
2) quelli riservati
contenenti dati sensibili nonchè i dati
relativi a provvedimenti di
natura penale espressamente indicati dalla
normativa in materia dei dati
personali, che diventano consultabili 40
anni dopo la loro data;
3) il termine è di
70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute, la vita
sessuale e i rapporti riservati di tipo
familiare.
Per le norme che
disciplinano il diritto di accesso alla
documentazione, la consultabilità di tali
atti è comunque garantita a coloro che
certificano di essere titolari di un
interesse legittimo. In questi casi si
chiede, a prova della legittimità
dell’interesse, di presentare fotocopia del
documento di identità e certificazione della
titolarità del diritto. In ogni caso la
fruizione e la diffusione dei dati deve
essere consona a quanto disposto dal Codice
di deontologia e buona condotta per il
trattamento di dati personali per scopi
storici (provvedimento 14.03.2001 del
Garante per la protezione dei dati
personali, in
GU Serie Generale del 05.04.2001 n. 80).
Chi abbia interesse di consultare
comunque documenti sottratti al libero
accesso può inoltrare una circostanziata
richiesta, per tramite dell’Archivio di
Stato, all’Ufficio Territoriale di Governo –
Prefettura competente per territorio, per il
successivo inoltro al Ministero
dell’Interno.

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