|
|
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ARCHIVI SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE |

|
|
L’Archivio
di Stato di Livorno è dotato di un Servizio di Fotoriproduzione che
svolge attività di servizio
all’utenza. E’ possibile richiedere la copia
fotostatica o la riproduzione
digitale dei documenti archivistici e dei volumi della Biblioteca
dell’Istituto. Presso l’Istituto è stata allestita
un’apposita Sala per la consultazione
dei microfilms della documentazione archivistica, dotata di un visore
stampatore che consente il rilascio di copie fotostatiche dei documenti
riprodotti su pellicola. L’Archivio di Stato è inoltre munito di un video
terminale, dove l’utente può consultare la sezione del Catasto Leopoldino mediante immagini digitali, e richiedere il
riversamento delle copie digitali su supporto CD/DVD. Le richieste di fotoriproduzioni
possono esser effettuate durante le ore di apertura della Sala Studio
dell’Istituto previa autorizzazione del responsabile del servizio. |
||||||||||||||||||||||||
|
________________________________________ &
Fotoriproduzioni in copia fotostatica o da visore stampatore |
Le richieste possono essere presentate tutti i
giorni su un apposito modulo predisposto dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (Mod.
18) e
indirizzate alla Direzione dell’Istituto che autorizza la riproduzione previo
vaglio del funzionario responsabile del servizio. Il funzionario valuta lo
stato del materiale documentario, relativamente a documenti sciolti, o
dell’opera libraria e la possibilità di sottoporli o meno a riproduzione, può
infatti non autorizzare la riproduzione qualora lo ritenga dannoso per lo
stato di conservazione dei documenti o dell’opera libraria. La documentazione
archivistica anteriore al 1900 non può in alcun caso essere riprodotta in
copia fotostatica. Per quanto riguarda la riproduzione dei volumi della
Biblioteca, nel rispetto della Legge 248/2000 sui diritti d’autore, si valuta
la preziosità dei volumi e il loro stato di conservazione. Gli inventari dei fondi documentari e
le tesi di laurea non editi non possono essere riprodotti, salvo vi sia
espressa autorizzazione dell’autore. Le richieste di riproduzione devono
essere compilate con calligrafia chiara e leggibile, indicando in modo
dettagliato le segnature esatte delle unità archivistiche o delle opere
librarie di cui si richiede la fotoriproduzione, specificando lo scopo della
richiesta che può essere:
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Nel caso in cui la riproduzione sia richiesta da privati per uso
personale o per motivi di studio, o da soggetti pubblici per finalità di
valorizzazione, l’autorizzazione
è concessa in esenzione dei diritti di riproduzione. Lo studioso al momento
della sottoscrizione si impegna altresì alla non divulgazione, diffusione e
spaccio al pubblico delle copie ottenute, consapevole che la violazione di
tale impegno comporta l’esclusione dagli Istituti Culturali dello Stato
(Soprintendenze, Musei, Archivi, Biblioteche), nonché l’applicazione delle
sanzioni previste dalla legge per la rilevanza del fatto. I richiedenti sono tenuti al solo rimborso delle spese sostenute
dall’Amministrazione Archivistica, a partire dal 1 gennaio 2005 l’Istituto ha
stabilito le seguenti tariffe relativa al rilascio di copie fotostatiche, la
cui regolamentazione è dettata dal “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” D.L. n. 42; art. 108, comma
3, del 22 gennaio 2004: |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Il versamento dell’importo dovuto in
pagamento delle copie fotostatiche eseguite dall’Amministrazione è attestato
dal rilascio di una bolletta intestata al richiedente e firmata dal responsabile
del servizio. |
||||||||||||||||||||||||
|
e legale |
L‘utente ha diritto in ogni caso a copie per uso
amministrativo e legale, le richieste
possono essere presentate tutti i
giorni su un apposito modulo (Mod. 17)
predisposto dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali. I richiedenti devono apporre sulla richiesta e per
ogni copia rilasciata dall’Istituto una marca
da bollo di € 14,62 (D.P.R. 642/72). Nel caso di documenti originali che superano le
quattro facciate, la marca deve essere applicata ogni quattro fogli dello
stesso documento (art. 5 D.P.R. 642/72). La direzione certifica che la copia rilasciata è conforme all’originale.
I richiedenti sono tenuti inoltre al rimborso delle spese sostenute
dall’Istituto per il rilascio delle copie ottenute. |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Le richieste per pubblicazione possono essere presentate tutti i
giorni su apposito modulopredisposto dal responsabile del
servizio fotoriproduzione, corredate da una marca da bollo di € 14,62 (D.P.R.
642/72), come disposto dal D.M. del 24.05.2005, che fissa l’adeguamento degli
importi fissi dell’imposta di bollo. Per poter pubblicare è necessario
ottenere l’autorizzazione della Direzione dell’Istituto. L’autorizzazione a pubblicare è subordinata al pagamento dei diritti
di riproduzione per usi diversi da quelli di studio o personali e non
richiesti da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I canoni previsti per la concessione
d’uso devono essere pagati tramite versamento in conto corrente postale n. 4572
intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato, capo 29, capitolo 2584 art. 3, e sono
regolati dall’art. 108 del D.L. 42/2004 sez. II, “Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio”. Per fotoriproduzioni eseguite dall’Amministrazione attualmente
le norme in vigore prevedono l’ammontare del diritto pari a tre volte il
costo della duplicazione rilasciata, come stabilito dal D.M. dell’8. aprile 1994 in applicazione
della Legge n. 4 del 14 gennaio 1993 e del regolamento d’applicazione n. 171
approvato dal D.M. 31 gennaio 1994. Tali diritti, per riproduzioni eseguite
dall’Istituto, si applicano per la pubblicazione in un’edizione a stampa in
una lingua, salvo particolari accordi con l’Amministrazione che può stabilire
in alcuni casi una tariffa forfettaria. Resta
salva l’esenzione prevista dal D.M.B.C. dell’8.04.1994 per i periodici di
natura scientifica ed i libri con tiratura inferiore alle 2000 copie e con
prezzo di copertina inferiore ad € 77,47.
I richiedenti sono
comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto per il rilascio delle copie ottenute. In ogni caso la pubblicazione dovrà riportare la segnatura esatta del
documento, il n. di protocollo dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto,
e la menzione “Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”
con l’espressa avvertenza di divieto assoluto di ulteriore riproduzione o
duplicazione con qualsiasi mezzo. L’Amministrazione richiede la consegna
di n. 3 copie della pubblicazione per cui è stata concessa l’autorizzazione.
La violazione di tale obbligo non darà seguito ad ulteriori autorizzazioni
per pubblicazione. |
||||||||||||||||||||||||
|
__________________________________________ ¸
Riprese cine-fotografiche e televisive |
Per altre utilizzazioni della
documentazione archivistica, quali la commercializzazione,
è prevista, oltre al pagamento dei diritti già citati, la corresponsione di royalties nella
misura del 12% sull’introito lordo derivato. Possono essere effettuate riprese foto-cinematografiche e
televisive degli spazi in consegna all’Istituto, in questo caso si applicano le seguenti tariffe previste
dal D.M.B.C. dell’8.04.1994:
Si precisa che le riprese
foto-cinematografiche per cerimonie si collocano nell’ambito dell’uso
esclusivo e temporaneo di uno spazio in consegna all’Amministrazione da parte
di operatori professionisti, pertanto ai sensi dell’art. 115 del D.L.
29/10/1999 n. 490, potrà essere fissato un corrispettivo globale per ciascun
servizio foto-cinematografico mediante accordi con l’Amministrazione. Il
richiedente dovrà compilare gli appositi modelli(A e B)predisposti dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, formulando una richiesta di autorizzazione alla
Direzione dell’Istituto, in cui saranno specificati i luoghi disponibili, le
modalità ed i costi. Il pagamento del canone deve essere
corrisposto in via anticipata e dovrà essere effettuato tramite versamento
sul conto corrente postale n.
4572 intestato alla locale Tesoreria
Provinciale dello Stato, capo 29, capitolo 2584 art. 3. |
||||||||||||||||||||||||
|
__________________________________________ µ Fotoriproduzioni con fotocamera digitale |
Dal primo gennaio 2006 l’Archivio di
Stato di Livorno ha istituito un servizio
di fotoriproduzione interna mediante fotocamera digitale, è possibile richiedere al personale
addetto la riproduzione di materiale documentario mediante un modulo predisposto
dal responsabile del servizio di fotoriproduzione. Lo studioso non può
eseguire personalmente copie fotografiche né farle eseguire da fotografi
professionisti. Per riprese fotografiche eseguite
dall’Amministrazione mediante fotocamera digitale sono applicate le seguenti
tariffe previste dalla circolare n. 21 del 17.05.2005 della Direzione
Generale per gli Archivi del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali a titolo di rimborso spese per
riproduzioni effettuate con tecnologia digitale:
Restano valide le modalità previste per le riproduzioni dei beni
archivistici tenendo conto della finalità delle richieste, che sono
subordinate al pagamento dei canoni corrispettivi oltre che alle spese di
fotoriproduzione se non sono presentate per motivi di studio o per uso
strettamente personale. |
|
|
Home Page |
|
Sito Archivi |