MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
ARCHIVI
SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE
ARCHIVIO DI STATO DI ROVIGO

Consultabilità dei documenti


I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili - art. 122, Titolo II - Capo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42).

Fanno eccezione:


Ad una identica disciplina sono assoggettati i documenti conservati negli archivi storici degli enti pubblici. L'articolo 124 del Codice comma 2 Titolo II - Capo III ha inoltre previsto che la consultazione di documenti a fini storici possa avvenire anche negli archivi correnti e di deposito delle pubbliche amministrazioni. Tale diritto è regolato dagli enti e istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero. Lo stesso dicasi per gli archivi degli enti pubblici territoriali. Tale diritto si aggiunge a quello di accesso agli atti amministrativi previsto dalla già ricordata legge n° 241/1990 ( vedi il citato art. 122-comma 2).

E' infine prevista, dall'art. 123, comma 1- Titolo II - Capo III, del Codice la possibilità di autorizzare, con particolari procedure e cautele, la consultazione di documenti di carattere riservato prima della scadenza dei termini.

Lo studioso per motivi di studio potrà richiedere la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato prima della scadenza dei temini.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Archivio di Stato per essere trasmessa, corredata dal suo parere, alla Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati (at. 8 del Decreto legislativo n.281 del 30.7.1999)


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