| MINISTERO PER
I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI
ARCHIVI SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE |
La sala di studio dell’Archivio di Stato di Rovigo è aperta al pubblico con i seguenti orari:
LUNEDÌ 8,00 – 14,00
MARTEDÌ 8,00 – 14,00 e 15,00 - 17,15
MERCOLEDÌ 8,00 – 14,00
GIOVEDÌ 8,00 – 14,00 e 15,00 - 17,15
VENERDÌ 8,00 – 14,00
SABATO 8,30 - 13,30
La sala di studio resta chiusa nei giorni festivi e il 26 novembre (S. Bellino: patrono della città).
REGOLAMENTO PER LA SALA DI STUDIO
1)
- La ricerca negli Archivi di Stato è libera e
gratuita. ( ==> Norme sulla
consultabilità )
2) - Per eseguire ricerche nella sala di studio è necessaria
l’autorizzazione della Direzione; l’autorizzazione è valida per
l’anno solare in corso ed è strettamente personale.
3) - Al momento della presentazione della domanda deve essere esibito
un documento di identità i cui estremi saranno trascritti sulla
domanda stessa.
4) - Nella domanda il richiedente deve specificare l’argomento della
propria ricerca.
5) - E’ vietato introdurre nella sala di studio borse, cartelle ed
altri contenitori. Sono possibili controlli e ispezioni in entrata e
uscita,
e l’uso di impianti di telesorveglianza.
6) - Lo studioso è tenuto ad apporre la propria firma in forma
leggibile sul registro delle presenze giornaliere.
7) - Nelle sale di studio e nelle immediate vicinanze si deve osservare
il massimo silenzio.
8) - Gli inventari e gli strumenti di corredo sono liberamente
consultabili
da parte degli studiosi, che provvederanno a ricollocarli al posto dopo
la consultazione. Non è consentito portare fuori della sala
inventari
senza autorizzazione.
9) - Gli studiosi sono tenuti ad osservare le procedure di controllo
del materiale archivistico stabilite dalla Direzione.
10) - E’ vietata qualsiasi azione che possa pregiudicare
l’integrità
del materiale documentario. In particolare è vietato l’uso di
stilografiche
o altre penne ad inchiostro. Non è consentito apporre segni o
numerazioni
sulle carte.
11) - Non è consentito in alcun modo alterare
l’ordine
delle carte e degli inserti delle buste di carte sciolte.
12) - È consentita la consultazione di un solo pezzo per
volta.
13) - Si raccomanda di utilizzare con la dovuta attenzione le
attrezzature presenti, in particolare i lettori di microfilm, per l’uso
dei quali ci si può rivolgere al personale addetto alla
sorveglianza.
14) - I documenti possono essere mantenuti in deposito
a disposizione dello studioso che li ha richiesti. La consultazione
continuativa
di un documento da parte della stessa persona non può
superare
la durata di un mese. La consultazione dei documenti è
strettamente
personale e non è consentito scambiarsi le unità
documentarie
senza autorizzazione scritta del funzionario di sala.
15) - La Direzione può escludere dalla consultazione e/o dalla
fotoriproduzione di documenti il cui stato di conservazione renda
necessario
tale provvedimento.
16) - E’ obbligatoria la citazione della fonte (ivi compresi gli
strumenti
di ricerca quando se ne riporti il testo o una sua parte).
17) - Si ricorda che il rispetto del diritto di autore è
responsabilità
dello studioso.
18) - La richiesta di consultazione di documenti riservati va
indirizzata
alla Prefettura competente.
19) - Gli studiosi possono consultare, compilando la richiesta sugli
appositi moduli, il materiale della biblioteca interna dell’Istituto
necessario
alle loro ricerche, fatta salva in qualunque momento la priorità
di utilizzazione dei volumi per uso del personale interno.
20) - Lo studioso che utilizza materiale documentario dell’Archivio
di Stato si impegna a consegnare una copia dell’eventuale pubblicazione
o copia della tesi; per quest’ultima lo studioso può
stabilire
le condizioni d’uso.
21) - Gli utenti dell’Archivio per motivi non di studio sono tenuti
al rispetto delle disposizioni del presente regolamento in quanto
applicabili.
22) - Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla
normativa vigente in materia di Archivi di Stato (R.D. 1163/1911,
D.P.R.
1409/1963, D.P.R 854/1975, L. n° 281 del 1999, D.P.R. n°
490 del 1999).
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