Obblighi di versamento agli Archivi di Stato
In merito agli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti
conservati dalle amministrazioni statali, l'art.
41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del
24 febbraio 2004, recita:
- Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio
centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari
esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono
la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni
dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi
notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio
professionale anteriormente all'ultimo centennio.
- Il Soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori
degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti,
quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
- Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate
le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico
delle amministrazioni versanti.
- Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici
estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi
di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento,
in tutto o in parte, ad altri enti.
- Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni,
delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
e del Ministero dell'Interno, con il compito di vigilare sulla corretta
tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione
dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di
proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al
comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e
il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli
scarti sono autorizzati dal Ministero (per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Generale per gli Archivi, Servizio II, Via Gaeta n. 8°-10,
00185 Roma).
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero
per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto
attiene la documentazione di carattere militare e operativo.