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Dichiarazione di interesse culturale.

Compito della Soprintendenza Archivistica per il Veneto è di esercitare la vigilanza sugli archivi privati, mediante la dichiarazione dell'interesse culturale e cioè d'interesse storico particolarmente importante, artt. 13, 14 e 10 c. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (modificato in n. 42 dall’errata corrige pubblicata nella G. U. n. 47 del 26 febbraio 2004) recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Supplemento ordinario della “Gazzetta Ufficiale” Serie generale n. 45 del 24 febbraio 2004). La dichiarazione è un provvedimento motivato, da notificare in forma amministrativa e riguarda gli archivi o singoli documenti di proprietà, o in possesso o detenuti a qualsiasi titolo da privati. La dichiarazione può essere emessa a richiesta del privato o direttamente dal Soprintendente archivistico e deve essere motivata. Come tutti i provvedimenti è consentito il ricorso nei termini di trenta giorni, che deve essere indirizzato al Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione generale per gli archivi – Servizio II – Via Sommacampagna n. 47 – 00100 ROMA.
Ai sensi e per gli effetti della normativa riportata qui sopra, vengono disposti alcuni obblighi e alcuni divieti.

Obblighi

  • conservare, ordinare e inventariare la documentazione (artt. 27, 30, 32 – 37, 43);
  • chiedere l’autorizzazione della Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendono eseguire sulla documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
  • permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente (art. 127);
  • dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell’archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
  • chiedere l’autorizzazione della Sovrintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell’archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 2;
  • denunciare alla Soprintendenza, entro 30   giorni,  il  trasferimento  della proprietà  o  detenzione  dell’archivio  (artt. 59 – 62);
  • chiedere l’autorizzazione della  Soprintendenza  per procedere  all’alienazione dell’archivio   (art.   56,  comma   1,  lettera   b   e  comma  3),  fatto  salvo  quanto dichiarato    nel    comma     4    del   medesimo   art.   56   (solo   per   gli   archivi appartenenti  a  persone  giuridiche  private  senza  fini  di  lucro);
  • chiedere   l’autorizzazione   della   Soprintendenza   per  il  trasferimento  ad altre  persone   giuridiche  di  complessi   organici  di   documentazione  di  archivi (art.  21,  comma  1,  lettera  e)  (solo  per  persone  giuridiche  private);
  • chiedere   l’autorizzazione   della   Soprintendenza   per   procedere   a  scarti  (art. 21,  comma  1,  lettera  d);
  • chiedere l’autorizzazione   della   Soprintendenza  per   far   uscire temporaneamente     dal   territorio   della   Repubblica  l’archivio  e  i  singoli  documenti  per    manifestazioni,   mostre   o   esposizioni   d’arte   di  alto  interesse   culturale  (art. 66)  e  per  gli  altri  casi  indicati  nell’art. 67,   sempre  che  ne  siano  garantiti  l’integrità   e   la   sicurezza;  per   tale   uscita   si   deve   ottenere   il  rilascio dell’attestato  di circolazione  temporanea  (art.  71);
  • consentire  al  Soprintendente  archivistico,  in  seguito  a  preavviso  non inferiore  a  cinque  giorni, di  procedere  ad  ispezioni  per  accertare  lo  stato  di  conservazione  e  di  custodia  dell’archivio  (art. 19).

Divieti

  • smembrare   l’archivio  (art.  20,  comma 2);
  • far   uscire   in   modo   definitivo  dal  territorio  della   Repubblica  l’archivio  o i singoli  documenti  ad  esso  appartenenti   (art. 65).

 

   
   

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