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Tra i compiti riservati allo Stato dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato le disposizioni del titolo V della costituzione, c’è quello di legiferare in materia di tutela dei beni culturali, nonché di emanare le norme quadro all’interno delle quali si sviluppa la legislazione regionale in materia di valorizzazione. A questi principi è conformato il decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio entrato in vigore il 1° maggio 2004, che ha sostituito, abrogandolo, il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
A norma del Codice (art.10), gli archivi sono “beni culturali”, e dunque sottoposti al regime di tutela disegnato dal provvedimento normativo, che, nell’attribuire la funzione al Ministero, ne precisa gli strumenti e il campo d’azione.
Grande rilievo assume, anche nel Codice, la conoscenza del patrimonio culturale come fondamento per una efficace politica di tutela, conservazione e valorizzazione. Conseguentemente, viene attribuita allo Stato, alle Regioni e agli enti locali una funzione di “catalogazione” e di censimento del patrimonio nazionale: quindi anche degli archivi. Le regioni, le province e i comuni cooperano nell'opera di inventariazione dei beni culturali presenti nel territorio di rispettiva competenza. Le informazioni affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali. A questo scopo il Ministero definisce, con la collaborazione delle regioni, modelli e metodi di inventariazione
Ai fini della tutela di questo immenso patrimonio, pubblico e privato, è attribuito allo Stato un potere di intervento presso i proprietari o detentori che non adempiano agli obblighi di conservazione, inventariazione e restauro. Lo Stato “può partecipare” finanziariamente, in misura variabile, alla spesa necessaria, fino alla copertura totale, riservata alle ipotesi di interventi imposti dal Soprintendente su archivi di particolare importanza o aperti alla pubblica fruizione.
Nell’intervento su archivi appartenenti ad Enti pubblici, è di norma richiesto un accordo tra lo Stato e gli Enti.
Il codice, pur confermando il nucleo essenziale della legislazione di tutela disegnata dal Testo Unico, reca alcune importanti novità, soprattutto in tema di valorizzazione dei beni e di consultabilità dei documenti.
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